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Etichette di birra: cosa dice la legge

Il tema etichette è un argomento importante che tocca aspetti quali la trasparenza, la comunicazione, la professionalità di un’azienda. Al di là delle libere scelte che un birrificio può fare, ci sono delle norme da rispettare. Abbiamo rivolto qualche domanda alla Dott.ssa Valeria Di Siero, Tecnologo Alimentare di UnionBirrai, per conoscere cosa dice la legge in materia.

Quali sono le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta?
Le informazioni obbligatorie previste dalla normativa sono diverse, vediamo quali sono e come si riferiscono alla birra:
– denominazione dell’alimento: è la descrizione dell’alimento che, nel caso della birra è la denominazione legale prevista dalla legge n. 1354/1962, disciplina igienica della produzione e del commercio della birra. Pertanto è sufficiente riportare “birra” accompagnata dagli ingredienti caratterizzanti, se aggiunti.
– elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso così come registrati al momento del loro uso nella produzione dell’ali­mento. Per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume tale elenco non è previsto, anche sempre più spesso i produttori di birra lo indicano.
– allergeni: devono essere evidenziati anche in questo caso, in modo chiaro e senza confusione sia all’interno dell’elenco degli ingredienti se riportato, sia che si scelga di non avere l’elenco. Il modo in cui si evidenzia l’allergene non viene specificato, ma di solito le forme principali di evidenza sono in grassetto o in altro carattere rispetto agli altri ingredienti. Nel caso in cui non ci sia l’elenco degli ingredienti allora bisogna specificare l’allergene (esempio “contiene glutine”).
– quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti: è l’ingrediente caratterizzante. Lo sviluppo di nuove birre ha portato sempre di più il settore della birra ad utilizzare ingredienti caratterizzanti diversi e pertanto dovrebbero essere indicati nella denominazione e riportati nell’elenco degli ingredienti sulla % del prodotto
– la quantità netta dell’alimento in questo caso in unità misura di capacità
– il termine minimo di conservazione o la data di scadenza
– le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego, indispensabili per evitare alterazioni e modifiche al prodotto di natura igienico sanitaria ed organolettica.
– il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile dell’etichetta
– località e indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. L’indirizzo può essere omesso se la località identifica chiaramente lo stabilimento.

C’è informazione tra i produttori di birra a riguardo?
Mediamente i produttori sono informati, anche se a volte sottostimano proprio la valutazione e l’analisi dell’etichetta sotto il punto di vista “informazione chiara e trasparente che non crei confusione” prediligendo maggiormente gli aspetti di marketing ed estetica. Inoltre le cose si complicano se si considera il livello di confusione esistente sulle leggi nazionali sulla birra e sullo stabilimento di produzione ed i regolamenti comunitari

Quali sono gli errori più comuni?
Gli errori più comuni riguardano la denominazione, gli ingredienti caratterizzanti, l’evidenza degli allergeni, lo stabilimento di produzione. Altri errori possono nascere sulle dichiarazioni volontarie espresse in etichetta o sulle immagini grafiche che se non attentamente valutate possono essere sanzionabili, esempio i claims salutistici o le immagini riportanti uva o vino e qui mi riferisco alle Italian Grape Ale.

Ci sono controlli da parte degli organi competenti sulle etichette?
L’autorità competente alla verifica ed all’irrorazione delle sanzioni amministrative previste è il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari ICQRF; è possibile leggere i rapporti dei controlli dello scorso anno al link del Ministero delle Politiche Agricole Mipaaft – ICQRF – Ispettorato centrale repressione frodi

I birrifici che importano in Italia devono sottostare alla nostra disciplina o si applica quella di origine?
Se importano da paese europeo vale lo stesso regolamento 1169/2011 in vigore in tutti gli stati membri. Aggiungo che in Europa vige la libera circolazione delle merci sul mercato pertanto esiste il “mercato unico”; uno stato membro può impedire l’accesso sul proprio territorio nazionale del prodotto applicando il principio di precauzione ai fini della sicurezza alimentare per esempio dimostrandone l’effettiva pericolosità. Le leggi nazionali valgono per il mercato nazionale. Qui entra in gioco a che punto del processo avviene l’importazione e con che marchio la birra è commercializzata. Se invece si importa da paesi extraeuropei è necessario accertarsi del rispetto delle norme europee e nazionali applicabili e dei limiti di importazione. Non dimentichiamo che l’importatore è responsabile delle informazioni al consumatore.

Attualmente una beer-firm deve dichiarare il luogo di produzione o basta codice accisa?
Il codice di accisa non sostituisce la dichiarazione dello stabilimento di produzione. La legge, in questo caso il Decreto N. 145 del 15/09/2017, si applica ai prodotti preimballati destinati al consumatore finale ed alle collettività e specifica chiaramente che deve essere indicata la località e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

Il termine artigianale può comparire in etichette di birre industriali?
Non credo proprio! Visto che esistono dei requisiti specifici di volumi di produzione, di indipendenza e di processo. Anzi ritengo importante e necessario vigilare proprio perché tali denominazioni di birra artigianale e birrifici artigianali rappresentino realmente questo tipo di produzioni. Riallacciandomi anche al discorso di trasparenza e veridicità di quanto dichiarato.

Ci potresti parlare della data di scadenza?
Si parla di termine minimo di conservazione (TMC), come della data entro la quale il prodotto è conservato nelle condizioni idonee a mantenere inalterate le sue proprietà specifiche. Si parla di data di scadenza quando il prodotto è deperibile e quando il superamento di tale data può costituire un pericolo immediato dal punto di vista microbiologico per la salute umana. La birra non è un prodotto deperibile con caratteristiche microbiologiche tali per cui il superamento della data può provocare pericolo per la salute, pertanto si parla di TMC cioè di termine minimo di conservazione e in etichetta si indica “da conservarsi preferibilmente entro il…”. Le proprietà specifiche sono sia microbiologhe, ma anche quelle organolettiche pertanto per definire il TMC è necessario considerare tutti gli aspetti che concorrono a caratterizzare la birra.

È possibile vendere birre oltre la data di scadenza?
Non è possibile perché è comunque un termine di vendita stabilito dal produttore ottenuto valutando tutte le proprietà specifiche ed è stato considerato come termine di vendita; oltre tale data il prodotto comincerà a perdere le proprietà organolettiche specifiche senza però dare problemi di salute. Esiste una legge la n. 166 del 19 agosto 2016, detta Legge Gadda sugli sprechi alimentari che dà la possibilità agli operatori del settore alimentare di cedere a titolo gratuito a soggetti donatari senza fine di lucro gli alimenti che hanno superato il termine minimo di conservazione garantendo l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione